Il provvedimento – spiega Coldiretti in una nota – riguarda l’indicazione di origine del latte anche come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
- “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.
Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine, qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Il provvedimento è scaturito dalla guerra del latte scatenata lo scorso anno da Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori.
Il provvedimento è un banco di prova per dare ai consumatori ulteriori elementi informativi per effettuare acquisti con consapevolezza, a seconda della provenienza del latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale, e per quello UHT, in etichetta andrà indicata la sua origine: Italia, Paesi Ue, Paesi non Ue. Per i formaggi Dop e Igp e per il latte fresco continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dal momento che sono già tracciati.
Solo per i prodotti con latte munto, condizionato e trasformato in Italia, si potrà scrivere in etichetta "Origine del latte: Italia" se non c’è questa dicitura vuol dire che almeno una fase del processo non è stata fatta nel nostro Paese.