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Lunedì, 15 Ottobre 2012 02:00

Il cane in ascensore: può dire no anche l'assemblea

Scritto da  Avv.Patrizia Pallara
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Animali accusati di sporcare gli spazi comuni, abbaiare, portare malattie, infastidire. La casistica dei litigi e dei contenziosi nei condomini è ricca di bestiole messe sotto accusa per il semplice fatto di vivere in un appartamento. Ma la detenzione di animali può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si è contrattualmente obbligato a non possederne nell'alloggio.

"In tema di condominio di edifici", ha stabilito la sentenza della Cassazione, sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028, "il divieto di tenere negli appartamenti comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti a essi individualmente in esclusiva. Sicché in difetto di approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà".

Questa regola varrà fino a che non sarà approvata la nuova legge sul condominio che -nella versione attuale,-stabilisce che i singoli regolamenti non possono in alcun modo precludere né impedire il possesso o la presenza di cani e gatti.  

Diversa è la questione dell'uso dell'ascensore. Il divieto di portare cani in ascensore riguarda le modalità d'uso dei servizi condominiali, ed è quindi una clausola di tipo regolamentare che può essere contenuta nei regolamenti contrattuali o anche assembleari, perché fissa un limite qualitativo di esercizio delle facoltà proprie del diritto di comunione, e non una limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini (Cassazione, 15 ottobre 1994, n. 8431).

Letto 5757 volte Ultima modifica il Domenica, 14 Ottobre 2012 21:17
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