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Martedì, 02 Giugno 2015 02:00

L’accattonaggio è un abuso sui minori

Scritto da  Ugo Terracciano
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L’accattonaggio è un abuso sui minori

C'è chi, mosso da un senso di solidale benevolenza, allunga la moneta al bambinetto che chiede l'elemosina; c'è invece chi, ritenendo inaccettabile la condizione di quei fanciulli, chiama la polizia per un improbabile riaffidamento ai genitori.

Accertato che il ragazzino mendica, nella maggior parte dei casi si appura anche che il genitore oltre a saperlo perfettamente, ci lucra sopra senza alcun rimorso. Però, la cosa più difficoltosa, per la polizia, è districarsi in una rete di norme che, come dire, "a fisarmonica", si espandono dall'impiego dei minori nell'accattonaggio (dal 2009 non più semplice contravvenzione, ma delitto), fino al riprovevole maltrattamento in famiglia, per giungere alla disumana riduzione in schiavitù. Una scala su cui, la denuncia degli agenti alla magistratura, deve individuare l'accordo che meglio armonizzi il fatto con la sua giusta rilevanza penale.

Incontrando un minore che mendica chiama la polizia!

Mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico è un fenomeno in crescita, come in aumento è la presenza di bambini per le strade delle nostre città che chiedono ai passanti libere offerte o monete in cambio di pulizia al parabrezza. Ad iniziare sono state le comunità Rom ma oggi è visibile la partecipazione forzata, a questa adulta modalità di profitto, di bambini provenienti dall'Africa e dall'est Europa. E, mentre i minori Rom sono sfruttati direttamente dalle loro famiglie, albanesi e romeni sono affidati a organizzazioni criminali. E' una pratica altamente remunerativa ma che preclude ai bambini l'infanzia, l'adolescenza, l'istruzione, il benessere psico-fisico.

Il Presidente dell'Osservatorio Sociale, Luigi Camilloni, ha reso noto che sulle strade italiane ci sono più di ottomila bambini rom sfruttati per attività di accattonaggio. Ma in Italia com'è disciplinato l'accattonaggio? Ecco le misure di repressione contro la tratta delle persone predisposte dalla legge dell'11 agosto 2003, n.228 (dal sito della Polizia di Stato, sezione minori):

ART. 1 (Modifica dell'articolo 600 del codice penale). L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 600 -Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù- Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto.

Maggiori informazioni su tutte le leggi al riguardo...

Letto 4093 volte Ultima modifica il Lunedì, 01 Giugno 2015 23:14
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